Art. 4.
(Istituzione del consorzio per la realizzazione e la gestione della zona franca).

      1. È istituito un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato «consorzio», costituito con la partecipazione della provincia di Caltanissetta, dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga e Villalba, in provincia di Caltanissetta, dei comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento aderenti alla zona franca, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito, dei confidi e di singoli imprenditori.
      2. Agli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo che partecipano al consorzio non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      3. Alle spese necessarie per la sistemazione delle aree sottoposte a sperimentazione, per l'impianto e per il funzionamento degli uffici del consorzio nonché per la vigilanza si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
      4. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefìci nonché alla redazione e alla gestione dei relativi piani annuali di attuazione, di controllo e di coordinamento con la prefettura-ufficio territoriale del Governo al fine di evitare infiltrazioni mafiose e il riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti.

 

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      5. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e di servizi, situate nel territorio della zona franca.
      6. Alle imprese insediate nella zona franca, in caso di richiesta di pizzo, minacce, estorsioni o altre forme di intimidazione, qualora l'imprenditore denuncia l'estorsione o quando a questi è impedito il sereno svolgimento dell'attività imprenditoriale, si applicano i benefìci di legge previsti nei casi di estorsione e di usura.